Processo Ruby, Corte d’Appello di Milano: “Berlusconi non era a conoscenza della minore età della ragazza”
Non esiste la prova che Silvio Berlusconi fosse a conoscenze della minore età di Ruby. La seconda sezione della Corte d’Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 18 luglio, ha assolto l’ex presidente del Consiglio dalle accuse di consussione e prostituzione minorile.
Come si legge nelle oltre 332 pagine firmate dal giudice estensore Concetta Locurto e controfirmate dal presidente Enrico Tranfa: “In conclusione deve convenirsi con il Tribunale sul fatto che sia stata acquisita prova certa dell’esercizio di attivita’ prostitutiva ad Arcore in occasione delle serate cui partecipo’ Karima El Mahroug”, ma l’ex premier non era al corrente che Ruy avesse solo 17 anni quando partecipava alle feste a Villa San Martino. Otto serate in tutto, “in occasione delle quali la giovane marocchina si fermo’ a dormire almeno due volte presso la residenza del presidente del consiglio”.
Secondo i giudici “la prova dell’effettivo coinvolgimento di Karima El Mahroug nell’attivita’ di natura prostitutiva deriva dalla considrazione unitaria di una serie di gravi, precisi e convergenti elementi indiziari”. Ma nonostante cio’, “trattandosi di giudicare di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge del primo ottobre 2012, non puo’ trovare applicazione l’estensione della punibilita’ anche ai casi di ignoranza colposa dell’eta’ della vittima”. Il dolo generico del reato “implica quindi la dimostrazione della consapevolezza della minore eta’ della parte offesa”. Percio’ “deve convenirsi con la difesa che la conoscenza della minore eta’ della persona offesa da parte di Silvio Berlusconi all’epoca dei fatti e’ circostanza non assistita da adeguato supporto probabotorio”.
Quanto all’accusa di concussione, se i giudici di primo grado ritennero che il capo di gabinetto della questura Pietro Ostuni fu vittima di una “forte coazione psicologica”, tale per cui sarebbe stato “costretto (e non meramente indotto)” a dare disposizioni affinche’ Ruby fosse affidata alla consigliera regionale Nicole Minetti, la Corte d’Appello “ritiene per contro che non sussiste prova degli elementi costitutivi del reato di concussione”. In particolare “non vi e’ prova dell’ascrivibilita’ a Silvio Berlusconi di una condotta costrittiva nei confronti del dottor Ostuni mediante minaccia di un danno ‘contra ius’”. E inoltre non e’ stata ravvisata la “prova di alcun vantaggio indebito di Ostuni nell’accedere alle richieste di Berlusconi”.
Lo scorso luglio l’ex capo del governo era stato assolto dall’accusa di concussione “perche’ il fatto non sussiste” e da quella di prostituzione minorile “perche’ il fatto non costituisce reato”, mentre in primo grado era stato condannato a sette anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici. Secondo la Procura di Milano Berlusconi avrbbe costretto i poliziotti a rilasciare Karima El Marough, in stato di fermo in questura la notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010 dopo una denuncia per furto. Ed era inoltre accusato di aver pagato la giovane per avere rapporti sessuali: cio’ che si svolgeva ad Arcore, sostenevano i pm, non erano seplici “cene eleganti”, ma feste a luci rosse che si concludevano nella sala del “bunga bunga”. Le belle ospiti, Ruby compresa, venivano remunerate con denaro e gioielli.
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