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Lavoro, da oggi entra in vigore il Jobs Act. Il diritto al reintegro sul posto del lavoro resta solo nei casi di licenziamenti discriminatori

Lavoro, da oggi entra in vigore il Jobs Act. Il diritto al reintegro sul posto del lavoro resta solo nei casi di licenziamenti discriminatori

Contratto a tutele crescenti al via: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi entra in vigore da oggi il Jobs Act. Da adesso, chi verrà assunto a tempo indeterminato in un’azienda con più di 16 lavoratori non avrà più le tutele previste finora dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare i decreti pubblicati oggi sono due: disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.

Il Contratto a tutele crescenti è il nuovo contratto che prevede un’assunzione a tempo indeterminato. Stabilisce per i nuovi contratti una nuova disciplina dell’articolo 18 per i licenziamenti senza giusta causa, individuali e collettivi. Il diritto al reintegro sul posto del lavoro, infatti, resta solo nei casi di licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati, viene introdotta un risarcimento legato all’anzianità di servizio. Il risarcimento, in questi casi, sarà pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi (da 2 a 6 mensilità per le piccole imprese). E’ prevista anche una conciliazione facoltativa incentivata con cui l’impresa offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e sino ad un massimo di 18 mensilità, accogliendo la quale il lavoratore rinuncia alla causa. L’indennizzo monetario è esteso anche ai licenziamenti collettivi nel caso sia violata la legge che li prevede da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.

Entra in vigore oggi anche il Naspi, il nuovo assegno di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro, ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva sono gli ultimi 4 anni di impiego, anche non continuativo, rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La prestazione dura un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro mentre l’indennità prevede un tetto di 1.300 euro con un decalage del 3% al mese dal 4^ mese in poi. Il lavoratore in Naspi non può rifiutare iniziative riqualificazione professionale pena la perdita dell’indennità. Nel caso però, che scaduta la Naspi il lavoratore non trovi l’impiego viene introdotto, in via sperimentale, per quest’anno, l’Asdi, assegno di disoccupazione che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi per un periodo di 6 mesi ed erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo ad hoc.