La Cassazione sulle coppie gay: Uguale diritto alla vita familiare come le coppie etero
La coppia omosessuale è “titolare del diritto alla vita familiare” come qualsiasi altra coppia coniugata formata da marito e moglie. L’apertura nei confronti delle coppie omosessuali arriva dalla Cassazione che per la prima volta si trova a dover affrontare il caso di una coppia gay della provincia di Roma che aveva contratto il matrimonio all’Aja nei Paesi Bassi e chiedeva la trascrizione del matrimonio nel nostro Paese. La prima sezione civile con la sentenza 4184 ha detto no alla trascrizione delle nozze celebrate all’estero ma ha stabilito che anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia etero. In particolare, la suprema Corte spiega che “i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se secondo la legislazione italiana non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia- quali titolari del diritto alla ‘vita famigliare’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata”.
Quanto al fatto che il matrimonio gay celebrato all’estero non può avere validità nel nostro Paese, la suprema Corte chiarisce che “è stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”. Il no alla trascrizione delle nozze gay nel nostro Paese, dunque, chiarisce la Cassazione “non dipende più dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, semplicemente dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. Il primo caso di trascrizione di matrimonio gay celebrato all’estero riguarda una coppia omosex residente a Latina A.G. e M.O. La trascrizione del matrimonio era già stata negata dal sindaco di Latina l’11 agosto 2004.
La Cassazione, art. 2 della Costituzione alla mano, ricorda che “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni” omosessuali, “restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni”. La Suprema Corte, infatti, riconosce che “in relazione ad ipotesi particolari” come per esempio nel caso di assegnazione della casa, è “riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”. Anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, la Suprema Corte, pur ricordando che “è escluso il diritto fondamentale di contrarre matrimonio a due persone dello stesso sesso”, riconosce che proprio per effetto di queste decisioni sono derivate “importanti conseguenze sul piano della tutela giurisdizionale dell’unione omosessuale”. Quanto alla richiesta, respinta, della coppia gay di portare la vicenda davanti ala Corte di giustizia europea, la Cassazione ha evidenziato che la materia in questione “è del tutto estranea alle competenze dell’Unione europea e priva di qualsiasi legame, anche indiretto, con il diritto dell’Unione”.
In ogni caso, piazza Cavour osserva che nei confronti della coppia omosex non si verifica “alcuna lesione della libertà di circolazione e di soggiorno, dipendendo dalla attribuzione a ciascuno Stato membro dell’Unione la libera scelta di garantire o no il diritto al matrimonio omosessuale”. La Cassazione, pur respingendo il ricorso della coppia gay e dicendo quindi no alla trascrizione delle nozze contratte in Olanda il 1 giugno 2002, precisa che “la risposta negativa si fonda su ragioni diverse da quella della ‘inesistenza’ di un matrimonio siffatto per l’ordinamento italiano”.
La Suprema Corte, aprendo ai diritti delle coppie gay, mette nero su bianco che è ormai superata la concezione per cui la diversità di sesso sia “indispensabile alla esistenza delle nozze”: “Se nel nostro ordinamento è compresa una norma che ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi, ne segue che la giurisprudenza di questa Corte – secondo la quale la diversità di sesso dei nubendi è, unitamente alla manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi espressa in presenza dell’ufficiale dello stato civile celebrante, requisito minimo indispensabile per la stessa ‘esistenza’ del matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante – non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza del matrimonio”.
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