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Immigrati, parte oggi il decreto di regolarizzazione: permesso di soggiorno per chi denuncia lo sfruttatore

Entra in vigore oggi la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti per chi dà lavoro a cittadini di Paesi terzi, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, introduce dunque sanzioni più dure per chi dà lavoro a immigrati irregolari e la possibilità, per gli stranieri vittime di sfruttamento, di denunciare i loro aguzzini ottenendo un permesso di soggiorno umanitario. Ma è anche una chance per imprese e famiglie che impiegano clandestini ‘in nero’ di autodenunciarsi, regolarizzare il rapporto di lavoro, con apposita domanda da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre, evitando così sanzioni e dando un permesso di soggiorno ai lavoratori. La platea delle persone interessate – secondo una stima del governo – è di circa 150mila lavoratori. In base alla normativa, che recepisce una direttiva Ue, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di mille euro e, quando verranno chiamati a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno anche dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi.
Ai lavoratori, che dovranno anche dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verrà rilasciato un permesso di soggiorno. “Il messaggio che vogliamo dare non è quello di una sanatoria, tipica di un paese dove si pensa che alla fine tutto si aggiusta e dove invece tutto si scassa… La questione dell’immigrazione va deideologizzata, uscendo dalla corta logica dell’emergenza”, aveva detto il ministro per l’Integrazione, Andrea Riccardi, intervenendo nei giorni scorsi a un convegno sul tema.

“In una fase di crisi economica e di tensione sociale, guai a introdurre guerre fra poveri” aveva avvertito il ministro, sottolineando l’esigenza di “dire basta a leggi severe e conseguenti adattamenti indebiti alla realta’: occorre invece uscire dall’illegalita’ e dallo sfruttamento dell’immigrazione e ora c’e’ l’occasione per fare una scelta di legalita’ da parte dei datori di lavoro”. “Veniamo, purtroppo, da anni di politica troppo gridata e poco pensata sull’immigrazione”, aveva constato Riccardi. “Adesso, miriamo ad aggredire e a ridurre lo spread fra legalita’ e realta’, fra quello che si vede e cio’ che resta sommerso”. Il decreto stabilisce che il nulla osta al lavoro potra’ essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti condannato per determinati reati tra i quali: il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attivita’ illecite; l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Se i documenti presentati per ottenere il permesso di soggiorno risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, si procedera’ con una revoca del nulla osta al lavoro che sara’ comunicata al ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici. Le pene previste per i datori di lavoro possono aumentare nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, o quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. In quest’ultima ipotesi, il questore potra’ rilasciare allo straniero, che abbia presentato denuncia e che cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, uno speciale permesso di soggiorno.

Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria mirata a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L’art.5, comma1, del provvedimento dispone infatti – entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore – l’adozione di un decreto attuativo a firma del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministro dell’Economia, contenente le modalita’ di presentazione della domanda e i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per l’emersione del rapporto. La dichiarazione di emersione potra’ essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente. La dichiarazione potra’ essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalita’ che saranno stabilite dal decreto.Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.