La lunga marcia per avvicinare padre e figli

di Giuliano Cazzola*

 

Tra pochi giorni la riforma delle pensioni del governo Monti diventerà legge dello Stato. I principi su cui poggia sono, in sintesi:
l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;
la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;
l’abbattimento delle posizioni di privilegio;
la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;
la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.
I pilastri del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:
si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
“pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata” restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali.
Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le strutture gestionali del sistema (per esempio, attraverso l’accorpamento sinergico in un solo istituto – l’Inps – delle gestioni previdenziali).
E’ infine previsto il varo di un programma di iniziative di promozione della cultura del risparmio e dell’accantonamento previdenziale, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell’ambito di forme di pensionamento graduale.

A) Misure sulla transizione

Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni
L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni per i dipendenti e 66 anni e sei mesi per gli autonomi) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni
Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 o 66,5 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni
A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione)
Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia.
Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità del sistema, si aboliscono le finestre di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote, salvo il caso dei lavori usuranti e, in via transitoria, per quanti raggiungono i requisiti della pensione entro il 2012 (i famosi nati nel 1952), per i quali sono previsti requisiti anagrafici più graduali (all’età di 64 anni).
L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (1% per i due anni più vicini e il 2% per ogni anno dopo i primi due) rispetto agli anni mancanti all’età di 62 da applicare sulla quota retributiva dell’importo della pensione, così da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, fino a raggiungere il 24% (attualmente si applica il 20 – 21%).
Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli.
Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi che ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell’AGO che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all’incidenza di tali regole di favore.
Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti
Per le Casse dei liberi professionisti, che operano in regime di autonomia, si propone di adottare un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare – entro il termine di alcuni mesi – provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012 oltre alla corresponsione di un contributo di solidarietà.
Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), con relativo finanziamento.
Nei prossimi due anni la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione opererà soltanto sui trattamenti pari a tre volte il minimo. È adottato un prelievo del 15%, a titolo di solidarietà, sulle quote di pensione superiori a 200mila euro l’anno che si aggiunge a quanto già previsto (5%) sulla quota eccedente 90mila euro e del 10% sopra 150mila.
B) Sistema a regime (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)
Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti).
La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l’anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno venti anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite.

*vice presidente della Commissione Lavoro della Camera