Responsabilità civile dei giudici, il Csm boccia l’emendamento
Il plenum del Csm ha bocciato con un parere l’emendamento in tema di responsabilità civile del magistrato: 19 i voti a favore, un astenuto e tre contrari.
A votare contro sono stati Nicolò Zanon, Bartolomeo Romano, Ettore Albertoni; i primi due consiglieri laici in quota Pdl, il terzo consigliere laico di area Lega. Il plenum si è espresso su un parere del relatore Borraccetti, in precedenza votato dalla terza commissione del Csm.
Nel parere si boccia appunto l’emendamento che introdurrebbe la responsabilità civile perché potrebbe “rendere il sistema giudiziario italiano ingestibile” per la possibilità di un “intreccio paradossale tra l’esercizio della funzione giudiziaria e la difesa personale del giudice chiamato a rispondere in prima persona per un’azione risarcitoria nei suoi confronti”. In particolare, nota il parere, esiste il rischio che le parti “attraverso l’esercizio immediato e diretto dell’azione nei confronti del magistrato possano costringere il giudice non gradito all’astensione, ovvero possano, indirettamente, scegliersi il proprio giudice”.
Da registrare l’opposizione di Zanon alla possibilità stessa che il Csm possa esprimere un parere non richiesto: secondo il consigliere si tratterebbe “di un’ingerenza del Csm” nell’attività legislativa del Parlamento, una sorta di attività “sindacale: questa lasciatela fare all’Anm”. Poco dopo tocca al vicepresidente del Csm Michele Vietti replicare a Zanon, citando lo stesso presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nell’ultima sua partecipazione al plenum del Csm asseriva il “diritto-dovere del Csm di esprimersi”.
Nel parere comunque si prospetta la possibilità di avere, da parte del cittadino, un risarcimento in caso di errore della magistratura: “Ciò può avvenire disancorando la responsabilità dello Stato da quella del magistrato” per assicurare “la piena tutela risarcitoria in caso di ‘error in iudicando’”; la rivisitazione suggerita assicura che così facendo “non si snaturano i principi di autonomia e indipendenza della magistratura, così preservando l’essenza dell’attività giurisdizionale: l’attività interpretativa delle norme e valutativa del materiale probatorio acquisito”.
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